Il Cromo rappresenta un caso affascinante all’interno del gruppo dei metalli, poiché i suoi due stati di ossidazione prevalenti, di Cr(III) e di Cr(VI), hanno caratteristiche completamente antitetiche in termini di tossicità, di comportamento nel suolo e nella pianta, di essenzialità nell’alimentazione umana e animale.
Cromo Cr(III)
Il Cr(III) è un micronutriente per i mammiferi e per l’uomo, essendo un costituente essenziale di un fattore di tolleranza del glucosio (GTF). Tale fattore sembra modulare la velocità di rimozione del glucosio dal sangue con un meccanismo di potenziamento dell’insulina.
Carenze di Cromo Cr(III)
Possono portare a patologie connesse con l’intolleranza glucidica e a perdita di peso. Inoltre, sembra che il Cr(III) partecipi al mantenimento dell’integrità strutturale degli acidi nucleici.
La dose giornaliera necessaria di Cr(III) è 10-40 µg per bambini fino a sei mesi, e di 50-200 µg per le altre età.
Cromo Cr(VI)
Le informazioni sul molo del Cr(VI) sono invece drasticamente differenti. Esso non ha ruoli biologici noti, ed è caratterizzato da una tossicità da dieci a cento volte superiore.
Sono disponibili dati di tossicità orale acuta e cronica, per inalazione, dermica e sistemica, di citotossicità, genotossicità e, infine, di carcinogenicità. Il Cr(VI) è un cancerogeno certo (K polmonare, nasale) per inalazione.
Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche va considerato che il Cr VI è già considerato cancerogeno anche per la via orale di somministrazione da prestigiose Agenzie Internazionali, determinando rischi a livello delle mucose orali, esofagee e gastriche.
Acqua potabile e Cromo Cr(VI)
Dato l’assioma dell’inesistenza di una dose soglia per i cancerogeni, le concentrazioni di Cr VI nelle acque potabili dovranno essere quindi le più basse possibili.
A tal proposito, il 30 – Giugno – 2020, è entrato in vigore il Dm 14 – Novembre – 2016 che ha modificato l’allegato 1 dl Dlgs 31/2001 sui parametri chimici per la qualità delle acque destinate al consumo umano inserendo per il cromo esavalente il limite di 10 µg/L.
Prima era in vigore solo il limite di 50 µg/L per il parametro cromo (inteso come cromo totale) che è anche la concentrazione soglia di contaminazione per le acque sotteranee che invece è di 5 µg/L per il cromo esavalente, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio.