La data del 7 febbraio 2012 è da ricordare in quanto il nuovo Decreto Ministeriale n. 25 ha abrogato l’obsoleto Decreto Ministeriale n. 443 del 1990.
Il cambiamento per i “non addetti ai lavori” è passato pressoché inosservato, ma le differenze rispetto al “vecchio” decreto sono sostanziali. Facciamo un po’ di chiarezza.
Il DM 25 è il decreto che norma le “disposizioni tecniche concernenti le apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”. Ecco la prima grossa differenza rispetto al DM 443, il cui campo di applicazione era limitato all’ambito domestico: il DM 25 estende di fatto il campo di applicazione anche ai pubblici esercizi ed alla industria alimentare.
Il secondo aspetto, di non secondaria importanza, è il seguente: mentre il DM 443 obbligava il produttore/distributore all’approvazione da parte del Ministero della Sanità delle apparecchiature utilizzate in ambito domestico, il DM 25 responsabilizza il produttore/distributore rispetto la totalità dei prodotti immessi sul mercato, qualora destinati al trattamento delle acque ad uso umano.
Se da un lato sembrerebbe eliminato il controllo da parte di un imparziale ente terzo, dall’altro è ora inequivocabile la responsabilità del produttore/distributore, il quale deve certificare e garantire la rispondenza ai requisiti di sicurezza dettati dalle direttive comunitarie e dalle normative specifiche applicabili, oltre a garantire che, durante il ciclo di vita dell’apparecchiatura, le caratteristiche dell’acqua trattata restino sempre conformi ai requisiti di legge (D.Lgs 31/2001).
E’ qui che entra in gioco un terzo aspetto di primaria importanza: la responsabilità non è solo del produttore/distributore, ma anche del proprietario e/o conduttore dell’impianto. Infatti, come recita il decreto stesso, le apparecchiature per il trattamento dell’acqua ad uso umano “necessitano di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore”.
In qualità di produttore e distributore, AQASOFT redige una dettagliata documentazione che consente all’installatore di procedere alla realizzazione degli impianti nel rispetto delle normative vigenti ed al cliente di conoscere in dettaglio le prestazioni delle apparecchiature, le incombenze e le responsabilità che la conduzione di queste comporta.
Troppo spesso vengono diffuse notizie di apparati per il trattamento delle acque “infettati”, quindi “imputati” di causare malattie quali, nei casi più gravi, la polmonite da Legionella. Attenzione: la proliferazione batterica è una conseguenza diretta di una errata o addirittura mancanza di manutenzione.
Perché nella nostra auto sostituiamo il filtro dell’aria, l’olio ed il relativo filtro? Cosa accadrebbe al motore se non facessimo una regolare manutenzione?
DM 25: se la responsabilità del produttore/distributore è sempre stata data per scontata, il nuovo decreto pone sullo stesso livello di responsabilità anche l’utilizzatore.
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- Trattamento domestico dell’acqua: il Decreto Ministeriale 25/2012 e le responsabilità dell’utilizzatore