Una specifica normativa, il DM 25/2012, stabilisce le caratteristiche dei dispositivi in termini di caratteristiche dei materiali e dei processi, la rispondenza delle prestazioni dei trattamenti a quanto dichiarato, l’informazione completa sugli effetti del trattamento dell’acqua e sulle caratteristiche dell’acqua trattata, sull’installazione e manutenzione dei dispositivi, richiamando in particolare i dettami del Codice del Consumo.
È tuttavia accertato che, in molte circostanze, vengono posti in commercio sistemi propagandati con informazioni non complete in termini di chiarezza e trasparenza od anche ingannevoli rispetto al trattamento dell’acqua effettuato e agli effetti sulle acque e sulla salute; in alcuni casi, i messaggi pubblicitari per il dispositivo evidenziano caratteristiche come particolari, quando molti altri prodotti analoghi le possiedono, o attribuiscono alle tecniche di trattamento e all’acqua ottenuta con il trattamento, proprietà dichiarate, associate o suggestive di prevenire, curare o guarire malattie, od altre azioni igieniche, salutistiche e terapeutiche, pur mancando la minima evidenza scientifica di tali azioni o proprietà.
In tale contesto si raccomanda al consumatore una valutazione critica delle informazioni a corredo dei dispositivi ed affidarsi a società strutturate sul mercato; nei casi in cui il consumatore riscontri un pregiudizio del proprio “diritto ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” sancito dal Codice del Consumo, è raccomandata una segnalazione circostanziata del prodotto alle competenti autorità.
Uno dei sinonimi di qualità del prodotto, che può discriminare immediatamente la scelta del consumatore, sono le certificazioni di conformità e di qualità dei materiali.
Il fornitore deve rendere nei propri manuali le dichiarazioni ed il prodotto deve essere conforme a:
- DM 174/2004 sui materiali a contatto con acque destinate al consumo umano;
- art. 9 del DL.31/2001 per la garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali a contatto con le acque destinate a consumo umano;
- Regolamento (CE) 1935/2004, in difetto di misure specifiche, sui materiali/oggetti a contatto con i prodotti alimentari;
- requisiti di sicurezza applicabili;
- requisiti di sicurezza elettrica previsti nelle normative vigenti ad altre normative specifiche applicabili;
- finalità specifiche cui l’apparecchiatura è destinata;
- marcatura CE.
Senza questo tipo di dichiarazioni il prodotto non può essere installato su impianti destinati ad uso umano ed in un mercato in continua espansione è fondamentale individuare quelle aziende che garantiscano la qualità dei materiali ed il supporto necessario alla scelta corretta.