Whistleblowing

Procedura Interna di Whistleblowing Aqasoft

in conformità alla Direttiva UE 2019/1937 e al D.Lgs. 24/2023

Segnalazione di violazioni e tutela del segnalante

1 – Obiettivo e finalità

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda. L'obiettivo è garantire un ambiente di lavoro etico e trasparente, offrendo ai segnalanti canali sicuri e la certezza della massima riservatezza, oltre alla protezione da qualsiasi forma di ritorsione.

2 – Chi può segnalare? (i soggetti)

La possibilità di inviare una segnalazione è estesa a tutti coloro che entrano in contatto con l'Azienda. Tra questi:

  • Dipendenti (a tempo determinato, indeterminato, part-time).
  • Collaboratori, stagisti, volontari e consulenti.
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione o vigilanza.
  • Fornitori, subappaltatori e clienti.
  • Ex dipendenti o candidati a posizioni lavorative (per fatti riscontrati durante il processo di selezione).

3 – Cosa si può segnalare? (l'oggetto)

Le segnalazioni devono riguardare informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Esempi di violazioni segnalabili:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
  • Frodi, corruzione, riciclaggio di denaro o violazioni fiscali.
  • Violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente.
  • Violazioni relative alla protezione dei dati personali (Privacy/GDPR) e sicurezza delle reti.
  • Violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), se adottato.

Cosa NON si può segnalare:

non sono considerate whistleblowing le lamentele personali legate al proprio rapporto di lavoro (es. vertenze con i superiori, contestazioni disciplinari, problemi interpersonali tra colleghi). Queste ultime vanno gestite tramite la funzione Risorse Umane.

4 – I Canali di segnalazione interna

L'Azienda mette a disposizione i seguenti canali per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

  • Piattaforma Informatica Crittografata (Canale Principale): accessibile al link https://forms.gle/yCJfQMCdWwveE4aZ6. Il sistema utilizza protocolli di crittografia per garantire l'anonimato e la sicurezza dei dati.
  • Incontro di persona: su richiesta del segnalante, è possibile fissare un colloquio riservato con il Gestore della Segnalazione entro 7 giorni dalla richiesta.

5 – Il gestore della segnalazione

Il soggetto incaricato della ricezione e dell'esame delle segnalazioni è il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, di seguito denominato "Gestore". Il Gestore opera in piena autonomia, imparzialità e indipendenza.

6 – Il processo di gestione (tempistiche)

Il Gestore segue un iter rigoroso e scadenzato dalla legge:

Fase Azione Tempistica
1. Ricezione Il Gestore rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione. Entro 7 giorni dalla ricezione
2. Istruttoria Il Gestore avvia un'interlocuzione con il segnalante (se necessario) e compie le verifiche per valutare la fondatezza dei fatti. Durante tutto il processo
3. Riscontro Il Gestore fornisce un riscontro finale al segnalante, informandolo sull'esito o sulle azioni intraprese/che si intendono intraprendere. Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento

7 – Tutela del segnalante e divieto di ritorsione

  • Riservatezza assoluta: l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso.
  • Divieto di ritorsione: è severamente vietata ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (es. licenziamento, demansionamento, trasferimento ingiustificato, molestie) nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione effettuata.
  • Estensione delle tutele: le tutele si applicano anche ai "facilitatori" (chi assiste il segnalante), ai colleghi e ai parenti del segnalante che lavorano nello stesso contesto.

8 – Sanzioni

L'Azienda prevede sanzioni disciplinari (in conformità con il CCNL applicato) nei confronti di:

  • Chiunque violi gli obblighi di riservatezza o compia atti ritorsivi contro il segnalante.
  • Il segnalante, qualora venga accertata la sua responsabilità penale per reati di calunnia o diffamazione (segnalazioni fatte in malafede o con dolo).

9 – Canale di segnalazione esterna (ANAC)

Il segnalante può ricorrere al canale esterno gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) al link https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ solo se:

  • Il canale interno non è attivo o non è conforme.
  • La segnalazione interna non ha avuto seguito nei termini previsti.
  • Ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o esporrebbe il segnalante a rischio di ritorsione.
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